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Direttive Acqua in Italia

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Che cos'è la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

L'obiettivo di fondo consiste nel mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.

La dir. acque mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

Riteniamo la direttiva un passo importante per il miglioramento della gestione delle risorse idriche nel nostro paese, e per lo stato dell'ambiente in generale. Sicuramente una corretta applicazione in Italia necessita lo scioglimento di alcuni nodi problematici, tra i quali la suddivisione delle competenze tra i molti enti coinvolti e l'esistenza di strumenti legislativi nazionali che hanno anticipato vari aspetti della direttiva. Solo un lavoro congiunto tra gli enti competenti, le associazioni e le parti interessate potrà portare a una condivisa e coerente applicazione in Italia di tale documento. A questo scopo, il Gruppo 183, con IEFE-Bocconi ha realizzato un convegno di carattere nazionale sul tema, che si è tenuto il 17 ottobre 2003 a Milano, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e associazioni. Per scaricare gli atti e i risultati della conferenza cliccate qui.

Ecco, a nostro avviso, i punti principali della direttiva:

1. Bacini e distretti idrografici

La direttiva 200/60/CE si propone dunque di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e 1'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca 1'aumento;
contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La Direttiva CEE 2000/60 prevede quindi che gli Stati membri individuino i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnino a singoli distretti idrografici, (definiti come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici) accorpando eventualmente i piccoli bacini idrografici in un unico distretto, inoltre gli Stati membri devono adottare disposizioni amministrative adeguate, compresa l'individuazione dell'autorità nazionale competente, per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva in esame all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio (art.3).

Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico (art. 13). Nel caso di distretti idrografici, facenti capo a più Stati membri, ma che siano interamente compresi nel territorio della Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico Piano di gestione del bacino idrografico internazionale. II Piano di gestione del bacino idrografico comprende le seguenti informazioni (allegato VII):

Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico;
Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette;
Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio;
Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette;
Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III;
Sintesi del programma o programmi di misure adottati a .norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4;
Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto;
Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano;
Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.

Tutti i Piani di gestione dei bacini idrografici dovranno essere pubblicati entro 9 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva.

Nel corso della riunione dei Direttori delle Acque tenutasi a Copenhagen nei giorni 21 e 22 novembre 2002, si è conclusa la prima fase della Strategia Comune di Implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE con l'approvazione delle linee guida e degli strumenti condivisi predisposti dagli Stati Membri dell'Unione Europea, dalla Norvegia e dalla Commissione per supportare e facilitare l'attuazione della direttiva acque.
La seconda fase della Strategia Comune d'implementazione della Direttiva prevede l'applicazione di tali strumenti e linee guida in bacini pilota selezionati tra i bacini idrografici degli Stati Membri e dei Paesi Candidati. Nel corso della stessa riunione è stata formalmente accettata la proposta avanzata dall'Italia di effettuare l'anticipazione sperimentale della Direttiva nei bacini dei fiumi Cecina e Tevere. L'Autorità di bacino del Tevere sta testando le linee guida realizzate dalla Commissione Europea sulla propria realtà territoriale.

2. Obiettivi ambientali

Per attuare i programmi di misure specificate nei Piani di gestione e indicate all'art. 11 della nuova direttiva in relazione alle acque superficiali, alle acque sotterranee e alle aree protette, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei, e devono altresì proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici, al fine di conseguire un buono stato delle acque superficiali e sotterranee entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva (art. 4).
Relativamente alle aree protette, gli Stati membri si devono allineare a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva.
Entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri devono predisporre, per ogni distretto idrografico, un'analisi delle caratteristiche del distretto, un'analisi dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico (art. 5).inoltre gli Stati membri dovranno provvedere, entro lo stesso termine, all'istituzione di uno o più Registri delle aree protette di ciascun distretto idrografico per proteggere più efficacemente le acque superficiali e sotterranee o meglio salvaguardare gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico (art. 6).
La direttiva prevede inoltre, entro 6 anni dalla sua entrata in vigore, la definizione di programmi di monitoraggio dello stato delle acque nell'ambito di ciascun distretto idrografico al fine di valutare lo stato chimico, ecologico e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee (art. 8). Una temporanea deteriorazione delle masse idriche non costituisce infrazione alla direttiva se è dovuta a circostanze eccezionali e non prevedibili, provocate da un incidente, una causa naturale o un caso di forza maggiore.

3. Politica dei costi per i servizi idrici

La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate a fare in modo che i prezzi dell'acqua riflettano il costo complessivo di tutti i servizi connessi con l'uso dell'acqua stessa (gestione, manutenzione delle attrezzature, investimenti, sviluppi futuri), nonché i costi connessi con l'ambiente e l'impoverimento delle risorse (art.9). A tal fine gli Stati membri dovranno contribuire entro il 2020 a porre a carico dei vari settori di impiego dell'acqua (industria, famiglie e agricoltura) i costi dei servizi idrici, anche sulla base del principio "chi inquina paga".

4. Provvedimenti di base e provvedimenti supplementari per la riduzione dell'inquinamento. Informazione del pubblico

La direttiva inoltre impone agli Stati membri di redigere, un programma di misure che tenga conto delle caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico. Le misure sono articolate in "misure di base" (attuative della normativa comunitaria e finalizzate anche al recupero dei costi del servizio idrico e a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua) e "misure supplementari", ossia provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 4. II dettaglio di tali provvedimenti è contenuto nell'allegato VI, parte B della direttiva in esame.
La direttiva attribuisce inoltre grande rilievo all'informazione e alla consultazione pubblica, imponendo agli Stati membri la pubblicazione e la messa a disposizione del pubblico (art. 14):

del calendario e del programma di lavoro per la presentazione del Piano di gestione dei bacini idrografici;
di una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione della acque importanti;
del progetto del Piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce.

5. Controllo di sostanze particolarmente inquinanti e pericolose. Strategie contro l'inquinamento delle acque sotterranee

La direttiva prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile (art. 16). Nell'ambito di tali misure la Commissione ha già presentato una proposta contenente un primo elenco di sostanze pericolose prioritarie, tenendo conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria o nei pertinenti accordi internazionali.
Il 20 novembre 2001 la Commissione europea ha presentato una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque. Tale elenco è diventato l'allegato X della Direttiva 2000/60. La decisione modifica parzialmente una precedente proposta del 7 febbraio 2000, adottata sulla base della posizione comune del Consiglio e dei negoziati allora in corso in merito alla proposta di direttiva quadro, per renderla coerente proprio con il testo definitivo. Infatti la direttiva quadro introduce a carico della Commissione l'obbligo di individuare le "sostanze pericolose prioritarie" per le quali si preveda di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite entro 20 anni.
Successivamente all'approvazione dell'elenco da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione deve ora elaborare dei criteri comunitari per la rilevazione della qualità dell'acqua e per il controllo delle emissioni delle sostanze interessate.
L'elenco di sostanze pericolose adottato dalla Commissione deve essere riesaminato entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della nuova direttiva e successivamente almeno ogni 4 anni. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione dovrà presentare, entro 2 anni dall'inclusione, proposte in materia di controlli per la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.
La nuova direttiva prevede inoltre che il Parlamento europeo ed il Consiglio adottino misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e finalizzate al perseguimento di un buono stato chimico delle stesse (art. 17).

6. Monitoraggio sull'attuazione della direttiva e correlate abrogazioni

La Commissione UE dovrà monitorare lo stato di applicazione della nuova direttiva, pubblicando una prima relazione entro 12 anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni 6 anni. La nuova direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 22 dicembre 2003, abroga, a partire dal 22 dicembre 2007, le seguenti direttive:

direttiva 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;
direttiva 77/795/CEE, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità;
direttiva 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri. Le seguenti direttive sono invece abrogate a partire dal 22, dicembre 2013:
direttiva 78/65 9/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
direttiva 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle, acque destinate alla molluschicoltura;
direttiva 89/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.


tratto dal sito gruppo183.org


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